statuto

DEFINIZIONE E FINALITÀ


ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata IBBY ITALIA con sede in Bologna presso l'ex Sala Borsa in Piazza Nettuno n. 3. Eventuali cambi di sede all'interno dello stesso Comune non comportano variazioni del presente Statuto. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista e apartitico. Non persegue finalità di lucro. L'Associazione è in ogni caso regolamentata dalle norme vigenti in materia di Associazioni.

ART. 2 - FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ
L'associazione ha le seguenti finalità:
- aderire all'IBBY - associazione internazionale no profit fondata nel 1953 da Jella Lepman con sede a Basilea in Svizzera;
- promuovere la letteratura per ragazzi in Italia e nel mondo;
- organizzare mostre e attività di scrittori e illustratori di libri per ragazzi;
- fare incontrare persone e gruppi nel mondo che si occupano di promuovere e far conoscere libri di qualità per i giovani;
- promuovere e incoraggiare lo sviluppo della letteratura e dei libri illustrati per i bambini e la gioventù;
- contribuire alla crescita del livello artistico e letterario dei libri per ragazzi attraverso lo scambio dell'esperienza di scrittori ed artisti, organizzando concorsi, incontri e seminari;
- promuovere la circolazione dei libri e la loro accessibilità:
· incoraggiando la loro produzione,
· utilizzando i moderni mezzi di comunicazione, come internet, la radio, la televisione, la stampa, i film e le registrazioni in genere,
· favorendo la crescita e lo sviluppo delle biblioteche per ragazzi;
- contribuire alla promozione dei libri per ragazzi in ogni modo possibile;
- assecondare la diffusione dei libri di qualità, nazionale e internazionale, e incoraggiarne le traduzioni;
- avviare, incoraggiare e fare ricerca su ogni aspetto della letteratura per ragazzi e nel campo dell'illustrazione, e realizzare pubblicazioni su scala nazionale e internazionale con i risultati della ricerca;
- conoscere, ideare e promuovere i progetti nazionali e internazionali di promozione alla lettura per ragazzi;
- assistere con l'informazione e la consulenza ogni persona, gruppo, istituzione o organizzazione che desiderano concentrare tutta o parte della loro attività sui libri per ragazzi e nella formazione nel campo di bibliotecari, insegnanti, curatori, scrittori o illustratori;
- diventare strumento informativo privilegiato per chiunque voglia informarsi sulla condizione attuale della letteratura per l'infanzia nel mondo;
- celebrare la data del 2 aprile, giornata internazionale del libro per ragazzi, attraverso iniziative culturali;
- progettare e realizzare forme di cooperazione internazionale con le altre sezioni nazionali dell'IBBY;
- instaurare un solido rapporto con le istituzioni per valorizzare l'importanza, la necessità e le valenze artistiche della letteratura per l'infanzia, dell'illustrazione e della pedagogia della lettura.
Per tali scopi l'Associazione potrà:
1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite che potranno essere fornite anche dagli Associati;
2) stipulare tutti quegli accordi con enti pubblici e privati atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3) aderire a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3 - SOCI
I Soci si dividono in:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
- Soci Frequentatori.
Può diventare Socio Ordinario o Socio Frequentatore qualunque persona fisica, Società, Ente o Associazione, dotata o meno di personalità giuridica, che si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto, per quanto riguarda le persone fisiche il diciottesimo anno di età.
Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.
Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11.

ART. 4 - SOCI FONDATORI
Sono "Soci Fondatori" coloro che intervengono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'Associazione e precisamente: Comune di Bologna (Biblioteca sala Borsa ragazzi), Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. - BolognaFiere, Giannino Stoppani Cooperativa culturale, Hamelin Associazione Culturale, AIE (Associazione Italiana Editori), AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Essi hanno diritto ad intervenire all'Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.

ART. 5 - SOCI ONORARI
I Soci Onorari sono quelle persone fisiche che per meriti specifici vengono ammessi a tale titolo. La delibera di ammissione dovrà essere assunta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre Soci Fondatori. La nomina si perfezionerà con l'accettazione della qualifica di Socio Onorario da parte del soggetto nominato. I Soci onorari sono invitati all'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto e sono liberati dal pagamento di qualsiasi quota a favore dell'Associazione.

ART. 6 - SOCI ORDINARI
Possono assumere la qualifica di "Soci Ordinari" le persone giuridiche, pubbliche o private, gli Enti e le persone fisiche che si impegnino a contribuire all'attività dell'Associazione mediante la sottoscrizione ed il conferimento di una quota iniziale d'iscrizione ed il pagamento di un contributo periodico secondo le modalità e nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi hanno diritto a intervenire all'Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l'Associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.

ART. 7 - SOCI FREQUENTATORI
Possono assumere la qualifica di "Socio Frequentatore" le persone fisiche che obbligandosi a pagare una quota periodica acquisiscono il diritto a ricevere periodicamente i servizi informativi o di altro genere sulle attività dell'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo che convoca l'assemblea dei Soci lo ritenga opportuno essi porranno essere invitati ad assistere all'Assemblea non essendo legittimata tale categoria di Soci né alla partecipazione né al voto.

ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Al fine di ottenere la qualifica di Socio Ordinario e Socio Frequentatore è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando, per le persone fisiche il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, curriculum, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione e dovrà riportare indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede nonché l'attestazione di cui al comma precedente.

ART. 9 - DELIBERA DI AMMISSIONE
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni dal ricevimento, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. L'Ammissione si perfeziona con il pagamento della quota d'iscrizione e della quota periodica associativa. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART 10 - DOVERI DEI SOCI
I soci, a seconda della loro qualifica, sono tenuti:
- al pagamento della quota d'iscrizione.
- al pagamento della quota associativa periodica fissata dal Consiglio Direttivo.
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E', comunque, in facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
La quota d'iscrizione e la quota associativa periodica rappresentano un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né sono trasmissibili o rimborsabili.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde di diritto per:
- decesso qualora si tratti persona fisica;
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- mancato pagamento della quota associativa periodica, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal sollecito effettuato dal Presidente o dal Segretario. La qualifica di socio si perde inoltre nei seguenti casi:
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni agli obblighi statutari;
- espulsione o radiazione:
1. quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
- recesso a seguito di dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro 60 giorni prima della chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione.
La perdita della qualifica di socio nelle ipotesi di cui al comma 2, escludendo l'ipotesi di recesso, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di espulsione o radiazione è ammesso ricorso da presentarsi al Presidente entro trenta giorni dalla decisione. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l' Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 12 - PATRIMONIO SOCIALE
II patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituto dai proventi, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dai contributi periodici associarvi;
e) da eventuali contributi di Enti o Privati;
d) dai proventi finanziari;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

ART. 13 - BILANCIO D'ESERCIZIO
II bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione.
Il Bilancio, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori, dovrà essere messo a disposizione dei Soci presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
II primo esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre 2006.

ART. 14 - BILANCIO PREVENTIVO
Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria all'uopo convocata il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo corredato di una relazione sulle linee strategiche che l'associazione si prefigge di perseguire.

ART. 15 - RESIDUI DI BILANCIO
II residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere culturale, per l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature ed in ogni caso secondo quanto in tal senso deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che approva il Bilancio il cui residuo attivo si riferisce.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

ART. 16 - ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo; e) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 17-ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione e con avviso scritto da inviare ai Soci Fondatori, ai Soci Onorari ed ai Soci Ordinari almeno 15 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga utile invitare i Soci Frequentatori esso stabilirà le modalità di convocazione per tale categoria di Soci che potrà avvenire anche mediante l'esposizione di un avviso presso la sede dell'Associazione.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti e le espressioni di voto.

ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria viene convocata di regola due volte l'anno. Essa:
- approva il bilancio preventivo e le relazioni di accompagnamento;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale sottoposte al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari.
In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari intervenuto.
Tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto intervenuti in Assemblea.
La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea Ordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno Vi dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza personale o per delega della maggioranza dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi di essi.
Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione è indispensabile la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei presenti.
Il Socio può' farsi rappresentare in Assemblea Straordinaria da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

ART. 20 - VOTAZIONI
Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci ammessi al voto. Quando particolari esigenze lo consiglino il Consiglio Direttivo potrà emanare direttive diverse in ordine alle votazioni mediante la redazione di un apposito regolamento.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 11 (undici) membri Ogni Socio Fondatore ha diritto a nominare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo. Il residuo numero di Consiglieri verrà determinato dall'Assemblea riservandone la nomina ai Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e stabilisce le deleghe degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Segretario.

ART. 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche tutte o in parte.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul libro Verbali.

ART. 23 -1 CONSIGLIERI
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo II Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
II Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito secondo le indicazioni che verranno fornite dal Socio Fondatore ovvero, qualora venga meno un Consigliere diverso, mediante cooptazione.
Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere a convocare l'Assemblea per procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 24 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera circa l'ammissione dei soci;
- compila i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- stabilisce le quote annuali dovute dai Soci;
- redige entro il 31 marzo di ogni anno il Bilancio d'esercizio che, corredato della relazione illustrativa, trasmette al Collegio dei Revisori;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti ali' attività sociale;
- formula l'eventuale regolamento interno;
- delega i propri poteri a uno o più dei suoi membri;
- delega uno o più dei suoi membri a esaminare le domande di adesione.
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nel limite delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 25 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Cura i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

ART. 26 - SEGRETARIO
II Segretario dell'Associazione pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
In particolare assume la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, coordina e dirige l'Ufficio amministrativo in collaborazione con il quale redige il Bilancio preventivo e consuntivo.
Provvede all'aggiornamento ed alla tenuta dei libri contabili e sociali ed è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo provvedendo a redigerne i verbali.
Il Segretario può non essere un socio e pertanto potrà essere assunto con contratto stabilito dal Consiglio Direttivo che ne fissa in ogni caso la durata dell'incarico.

ART. 27 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
II Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Almeno uno dei Sindaci Revisori Effettivi e uno dei supplenti dovranno essere scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada, si procederà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e da parere sui bilanci da presentare all'Assemblea attraverso la redazione della propria relazione di accompagnamento al Bilancio.
L'incarico di Sindaco Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.
I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità, i quorum costitutivi e le maggioranze previste dal 3 comma dell'articolo 19. La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento decide, salvo disposizione imposta per Legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, Legge 662/1996 procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i Soci. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 29 - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice civile e delle leggi vigenti.